Art. 5.

      1. Il progetto di recupero di cui all'articolo 1, che deve avere le caratteristiche di un progetto esecutivo, indica, precisandole in elaborati grafici adeguati al tipo di intervento proposto, le opere da eseguire affinché l'unità o le unità immobiliari interessate dal progetto stesso possano essere utilizzate per gli usi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti.
      2. Al progetto di recupero deve essere allegata la seguente documentazione, relativa all'unità o alle unità immobiliari interessate:

          a) certificato catastale;

          b) certificato di destinazione urbanistica;

 

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          c) relazione illustrativa contenente, in particolare, il computo metrico estimativo delle opere da eseguire, il preventivo di spesa e la previsione del tempo per eseguirle.